giovedì 18 marzo 2021

AINOP Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche

AINOP Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche

 

L'art. 10 comma 7-bis del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) convertito in legge (L. 120/2020) modifica sostanzialmente l'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186  aggiungendo il comma 2-ter che introduce importanti novità riguardanti anche la disciplina delle costruzioni in zona sismica e le procedure da seguire per alcune tipologie di lavori pubblici al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti. In pratica dispone che i progetti e le varianti di carattere sostanziale finanziati per almeno il 50% dallo stato sono depositati con modalità telematica presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche: AINOP introdotto con l'articolo 13 del DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 ed esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’art.4 della legge 1086/1971,  al capo III del titolo II della 64/1974, e alla sezione II del capo IV della parte II del DPR 380/2001 e demandando l’accertamento delle conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) alla stazione appaltante (art.26 del D.lgs 18 Aprile 2016, n50).

Il Decreto ministeriale numero 430 del 08/10/2019,  esecutivo dal 21/11/2019, obbliga quindi le amministrazioni ad eseguire il censimento di tutte le strutture inserendole in AINOP e definisce le modalità con cui i soggetti di cui all'art. 13, comma 4 del D.L. 28/09/2018 n. 109, rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità in materia di opere pubbliche per la condivisione dei dati e delle informazioni all’interno dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP).

In particolare l’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 430 definisce le tempistiche e le fasi entro le quali avviare la condivisione dei dati e delle informazioni, attivando il censimento delle Opere Pubbliche con la finalità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle stesse, nonché agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione e di manutenzione delle infrastrutture e la determinazione del grado di priorità dei medesimi. Al comma 1 stabilisce che le Regioni, Province autonome, Enti Locali, ANAS etc, alimentano l'AINOP con i contenuti di cui all'Allegato A del DM 430. Il comma 4 prevede 3 fasi, di cui la terza da avviare entro il 31 Dicembre 2020.

In pratica, per i progetti previsti dal comma 2-ter dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186 non è più necessario richiedere la verifica sulla completezza e sulla regolarità della documentazione agli enti regionali al fine del rilascio dell’autorizzazione sismica che, in alcune Regioni, richiede l’utilizzo di una apposita procedura informatica.

 

 

(Newsoft sas® Riproducibile citando la fonte)

 
 
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