Con il decreto del 31 luglio 2026, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il Programma nazionale di prevenzione sismica. Il comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2026. Il Programma attua il Fondo istituito dalla legge n. 213/2023, con una dotazione di 285 milioni di euro per il periodo 2024–2028: 221,5 milioni destinati agli interventi strutturali, 35 milioni alle verifiche di vulnerabilità e 28,5 milioni al potenziamento delle attività di prevenzione previste dall’articolo 11 del D.L. n. 39/2009.
La priorità riguarda gli edifici pubblici strategici per la gestione dell’emergenza e quelli rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche finanziate devono essere condotte come valutazioni della sicurezza secondo il Capitolo 8 delle NTC 2018 e la Circolare n. 7/2019. Rilievi, indagini e analisi strutturali costituiscono quindi la base conoscitiva per quantificare la vulnerabilità, definire le priorità e individuare gli interventi necessari.
Per accedere alla linea degli interventi strutturali, gli edifici devono essere ubicati in zona sismica 1 o 2 e disporre di una valutazione della sicurezza con valore minimo dell’indice ζE inferiore a 0,8. È inoltre richiesto almeno un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, oppure un progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, già approvato dall’ente proprietario. Il cronoprogramma deve prevedere l’ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2028. La selezione attribuisce alla vulnerabilità sismica fino a 50 punti su 100, collegando l’assegnazione delle risorse agli esiti quantitativi delle verifiche.
Sono finanziabili interventi di miglioramento e adeguamento sismico, con possibilità di demolizione e ricostruzione quando l’adeguamento non risulti tecnicamente o economicamente conveniente. Tra le spese ammissibili rientrano anche progettazione, direzione lavori, rilievi, indagini, coordinamento della sicurezza e collaudo. L’individuazione degli edifici e degli interventi compete alle amministrazioni centrali coinvolte nel Programma, secondo il coordinamento previsto dal decreto; gli enti territoriali possono essere coinvolti nell’attuazione.
Per amministrazioni e progettisti, la disponibilità di valutazioni attendibili e di progetti già approvati assume dunque un ruolo determinante. La programmazione degli interventi richiede una conoscenza documentata del patrimonio edilizio e una valutazione coerente della sicurezza strutturale, indispensabili per indirizzare le risorse verso le situazioni più vulnerabili e verificare l’efficacia delle soluzioni progettuali.
Fonti istituzionali
Decreto del 31 luglio 2026 e comunicato di pubblicazione
LINK:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-ministro-pcpm-del-31-luglio-2026/
Programma nazionale di prevenzione sismica — Parte 2
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