Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’assetto attuale e futuro dei bonus edilizi. In particolare, per quanto riguarda il Sismabonus, la normativa in vigore dal 1° gennaio 2025 prevede una detrazione d’imposta del 50% per gli interventi antisismici, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale.
La restrizione riguarda sia gli immobili unifamiliari che le unità all’interno di condomini. In questi ultimi casi, la detrazione del 50% viene riconosciuta solo per la quota di spesa attribuibile a ciascun condomino e solo se l’unità immobiliare posseduta o detenuta è effettivamente destinata ad abitazione principale. Negli altri casi (seconde case, immobili a disposizione, locazioni, ecc.) la detrazione si riduce al 36% per il 2025, e al 30% a partire dal 2026, in conformità a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, commi 39 e seguenti).
L’accesso alla detrazione maggiorata è condizionato a due requisiti fondamentali:
- Il contribuente deve essere titolare di un diritto reale sull’immobile (proprietà, usufrutto, ecc.) al momento dell’avvio dei lavori;
- L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale al momento dell’inizio dell’intervento o comunque alla sua conclusione.
Fa eccezione il caso degli interventi effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione, che vendono immobili oggetto di miglioramento sismico: in questa circostanza, la detrazione può comunque essere fruita dall’acquirente, ma solo se l’unità viene adibita a prima casa entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si beneficia della detrazione (come chiarito al paragrafo 3.3 della circolare).
Rientrano tra gli interventi agevolabili anche quelli sulle pertinenze dell’abitazione principale, come box e cantine, se inclusi nel progetto complessivo di miglioramento sismico. La detrazione può essere richiesta anche dai conviventi o comodatari, ma in tal caso l’aliquota resta fissata al 36%, non al 50%.
L’Agenzia ha inoltre precisato che i lavori avviati entro il 31 dicembre 2024 continuano a godere delle aliquote precedenti, anche se proseguono nel 2025. Si conferma così il principio del cosiddetto “criterio di cassa” per le spese sostenute, ma subordinato alla data di avvio dell’intervento.
In sintesi, per beneficiare della detrazione al 50% nel 2025, è necessario che:
- l’immobile oggetto dell’intervento sia o diventi abitazione principale del contribuente;
- il titolo abilitativo (CILA, SCIA, ecc.) sia stato presentato nel 2025;
- il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale al momento dell'inizio dei lavori.
Questo nuovo assetto si inserisce nel processo di graduale razionalizzazione dei bonus edilizi, orientato a contenerne l’impatto sul bilancio pubblico e a favorire un uso più selettivo e sostenibile degli incentivi, con priorità agli interventi realmente volti alla messa in sicurezza dell’abitazione principale.
(Newsoft sas® Riproducibile citando la fonte)